Circolare 222

Direttiva concernente la disciplina delle vigilanza sugli alunni a.s. 2025-2026

DIRETTIVA A.S. 2025/2026 – Disposizioni vigilanza alunni, responsabilità e obblighi del personale docente e ATA.

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Personale scolastico

Riferimenti normativi

Visto   l’art.25 del D.lgs. 165 del 2001;

Visto   il D.lgs. 150/2009;

Visti   gli art. 2047 e 2048  del Codice civile;

Visto  il D.lgs. 297/94 art. 328 (Disciplina alunni) e art.491( orario di servizio docenti);

Visto  il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse( D.P.R. 24/06/1998 n.249);

Visto  il D.lgs 81/2008 Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente); e s.s.m.m.

Vista  la L.107/2015 art.1 comma 85;

Visto  il D.P.R.62/2013 codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;

Visto  il CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca periodo 2019-2021

Premesso

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, docenti, personale ATA e dirigente.  

Al Dirigente Scolastico spettano compiti gestionali in materia di vigilanza sugli alunni, per cui è sua prerogativa predisporre tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Al DSGA spetta il compito di predisporre attraverso il Piano delle attività l’organizzazione di tutto il personale ATA.

Tutto il personale ATA è tenuto a rispettare scrupolosamente il piano delle attività nella parte connessa alla vigilanza, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex T.U. Dlgs 81/08.

 Al personale docente è fatto obbligo di servizio vigilare sugli allievi durante tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre, compreso il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 5/9/1986 n.5424; Cass.7/5/2010 n.17574). L’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio. Quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Il Dirigente Scolastico

dispone quanto segue

  • VIGILANZA DEI DOCENTI IN ORARIO SCOLASTICO

La vigilanza sugli alunni è garantita dagli insegnanti in servizio. Non rientra tra i doveri dell’insegnante la vigilanza degli alunni al di fuori dell’edificio scolastico se non in uscita didattica.

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, ogni docente in servizio alla prima ora è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio dell’ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare .Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio; presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della “culpa in vigilando”. Il ritardo o l’assenza deve essere tempestivamente comunicata alla Dirigenza e al responsabile di plesso.

Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso la classe deve essere sorvegliata dal collaboratore scolastico o da personale docente disponibile.

L’insegnante di sostegno deve segnalare urgentemente in segreteria e al coordinatore di plesso l’assenza dell’alunno seguito per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti.

I docenti della prima ora, al suono della campanella, sono tenuti a fare subito l’appello e prendere nota sul Registro elettronico degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso.

Gli insegnanti, durante le ore di potenziamento/codocenza, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell’orario di servizio.

La vigilanza sugli alunni con disabilità deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

I docenti con cui faranno lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori e dovranno riaccompagnare in classe tali alunni al termine dell’attività.

I docenti impegnati nell’ultima ora di lezione attenderanno in aula il suono della campanella di uscita, evitando di far uscire anticipatamente gli alunni della stessa; in caso di permessi di uscita anticipatamente per motivi di trasporto i docenti sono tenuti a verificare l’esatto orario di uscita fissato nel Registro Elettronico.

  • VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Anche i collaboratori scolastici, nell’ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente per particolari esigenze e necessità. (Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007). I collaboratori scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito di aprire il cancello all’orario stabilito e sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello, che provvederanno a richiudere al termine dell’orario d’ingresso.

Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti.

  • VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DI UN DOCENTE

I collaboratori scolastici in servizio sul piano o gli addetti alla vigilanza si accerteranno dell’arrivo dei docenti. In caso di assenza o ritardo, avviseranno immediatamente l’Ufficio di Segreteria e l’Ufficio di Presidenza (DS o collaboratori di Dirigenza) al fine di disporre la vigilanza degli alunni da parte del personale docente. I collaboratori devono offrire la massima collaborazione per la vigilanza di classi momentaneamente prive del docente, in attesa dell’arrivo del docente o dell’arrivo del supplente. L’obbligo di vigilanza sugli alunni prevale su tutte le esigenze per tutto il personale in servizio.

  • VIGILANZA USCITE ALUNNI E PAUSE DI SOCIALIZZAZIONE

I docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe in caso necessità sempre e soltanto uno alla volta. In caso di prolungata assenza dalla classe il docente deve avvisare il collaboratore scolastico del mancato rientro.

È vietato allontanare momentaneamente dall’aula gli alunni per motivi disciplinari perché l’allontanamento non fa venire meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.

L’intervallo fa parte dell’attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. I docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. Durante le pause di socializzazione previste la vigilanza è effettuata dai docenti in servizio secondo il prospetto annuale comunicato dall’ufficio di dirigenza.

  • INGRESSO ESTRANEI

È fatto assoluto divieto a personale estraneo alla scuola di accedere nell’edificio scolastico all’entrata e all’uscita, o durante le lezioni, tranne che per prelevare anticipatamente il proprio figlio/a (genitore o persona delegata).

Si raccomanda a tutto il personale un’attenta vigilanza e la segnalazione al personale ATA di presenze intruse o sospette.

Per ragioni di sicurezza, nonché in caso di necessità di tempestiva evacuazione, qualsiasi soggetto terzo entri nei diversi plessi dell’Istituto deve essere registrato dal collaboratore scolastico su apposita modulistica predisposta.

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Marco Michele Chiauzza